Rivista di informazione sulle novità in materia di Servizi Demografici a cura di A.N.U.S.C.A.
Capo redattore: Sauro Dal Fiume
Redazione: Romano Minardi, Cecilia Bortolotti, Vincenzo Mercurio, Primo Mingozzi, Catia Cecchini, Silvia Zini.
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ANNO IX N.13 • 29/06/2009
Al Palazzo dei Congressi, dal 16 al 20 novembre - A Riccione, il 29°Convegno nazionale parlerà di “Amministrazione Digitale”
Sauro Dal Fiume, 29/06/09

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Redazione, 29/06/09

In Accademia, a Castel San Pietro Terme - Il Prefetto Annapaola Porzio ha premiato i diplomati del corso di Alta Formazione ANUSCA
Cecilia Bortolotti, 29/06/09

Imposta di bollo e certificati anagrafici ad “uso successione” e ad uso “recupero crediti” - Due interessanti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate
Liliana Palmieri, 29/06/09

In aprile e maggio, superati per due volte i precedenti accessi individuali - La carica dei sessantamila su www.anusca.it
Sauro Dal Fiume, 29/06/09

Aggiornamento e riqualificazione professionale - I corsi ANUSCA sino a settembre
Redazione, 29/06/09

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I dubbi sulla applicazione di alcuni istituti di semplificazione amministrativa, a quattro anni dall’emanazione del DPR 445/2000.
A cura del gruppo di lavoro riunitosi a Cervia in occasione del primo seminario per esperti e docenti anusca – 16-17 marzo 2004.


Autentiche di firme previste dalle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che all’art. 39. “Autenticazione della sottoscrizione di atti”, dispone:

“ 1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.”

Il Sindaco, il Segretario comunale e il funzionario incaricato dal sindaco possono dunque autenticare tutti gli atti per cui il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma, compreso il mandato ad agire agli avvocati.
Va posta particolare attenzione al fatto che l’atto di cui si richiede l’autentica sia effettivamente previsto dal codice di procedura penale.
La norma in oggetto fa riferimento al “funzionario delegato dal sindaco” che tuttavia deve ritenersi equivalente al “funzionario incaricato dal sindaco” ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. Si ritiene corretto che il sindaco attribuisca tale competenza con apposito atto di delega, oppure richiami espressamente - nell’atto di incarico all’autentica di firma ai sensi del DPR 445/2000 – anche l’art. 39 del Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271 recante “Norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale”.

Tuttavia, anche se la posizione non è unanimemente condivisa, si ritiene debbano comunque ritenersi valide le autentiche delle sottoscrizioni eseguite ai sensi del citato art. 39, anche in assenza di una specifica attribuzione da parte del Sindaco, in ossequio alla teoria del “funzionario di fatto” che pur non espressamente autorizzato o delegato, per i terzi in buona fede, esplica comunque un’attività legittima. Inoltre si ritiene che possano essere applicati, per via analogica anche i principi delle autentiche di firma in materia elettorale, che possono essere eseguite dal funzionario incaricato dal Sindaco senza la necessità di un incarico “ad hoc”; incarico che era richiesto nella originaria formulazione dell’art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53, ma attualmente non più necessario in virtù della nuova formulazione di detto articolo ad opera della legge n. 130/1998 che, sopprimendo l’avverbio “appositamente”, consente ora al funzionario incaricato in via generale dal Sindaco di eseguire anche le autentiche previste dal citato art. 14 (si veda in proposito l’indirizzo espresso dal TAR Abruzzo – Pescara, 19 luglio 2001, n. 642).

L’atto di notorietà, competenza del comune.

Una serie di norme e, soprattutto di prassi amministrative consolidate prevedevano il rilascio dell’atto di notorietà, cioè della dichiarazione fatta da alcuni soggetti di fronte al Sindaco che ne riceveva il giuramento e di conseguenza dava “pubblica notorietà” al fatto oggetto della dichiarazione.

Già la legge 15/1968, all’art. 4, aveva previsto una “ dichiarazione sostitutiva” con lo scopo preciso di semplificare e ridurre il ricorso al vecchio atto di notorietà, soprattutto nell’ambito della P.A.

L'art 30 della legge 7.8.90, n. 241, al comma 2 così dispone: "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato".

Nessuna norma tuttavia impedisce ancora oggi il ricorso al cosiddetto “atto di notorietà” (meglio sarebbe dire: “dichiarazione giurata”) da parte di un soggetto privato. Manca però una norma che legittimi la prestazione di una dichiarazione giurata in generale, presso il comune.

Con l'istituzione del giudice unico in luogo del Pretore, che poteva ricevere dichiarazioni giurate, similari all’atto di notorietà (in alcuni casi definite proprio atti di notorietà), il Titolo V del D. lgs. 51/1998 dispone che tutte le funzioni amministrative già attribuite al pretore passino al sindaco se non diversamente stabilito; tra queste competenze c’è quella prevista dall’art. 231 per ricevimento del giuramento “per l'esercizio di attività”, come ad esempio le guardie giurate.

In questi ultimi anni banche, assicurazioni, bancoposta ecc. hanno riscoperto l’atto di notorietà e chiedono ai clienti di recarsi in comune “per prestare il giuramento” relativamente a stati e fatti riferibili ad altre persone e di cui siano a conoscenza.

Al momento il comportamento delle amministrazioni comunali è abbastanza difforme e, in assenza di norme specifiche, quando la richiesta di atti di notorietà non sia esplicitamente vietata (art.30 L. 241/90), si ritiene che il ricevimento di una dichiarazione giurata da parte del comune possa essere legittima quando previsto da una norma statutaria o regolamentare e quindi da una espressa disposizione normativa interna.
Sarà poi lo stesso statuto o regolamento comunale a stabilire il soggetto competente a ricevere la dichiarazione giurata (per es. Sindaco e suo delegato oppure uno o più dirigenti).
Non si può tuttavia negare l’esistenza di una posizione dottrinaria autorevole (Pizzo: “atto di notorietà mon amour” in “Lo Stato Civile Italiano” – giugno 2003) secondo la quale la competenza del Sindaco o suo delegato a ricevere l’atto di notorietà discende direttamente dall’art. 231 del Decreto 51/1998, inteso “nel senso più ampio”.
Si ribadisce tuttavia come la posizione prevalente e maggiormente condivisa in anusca sia quella sopra rappresentata, secondo la quale necessita una apposita previsione statutaria o regolamentare interna al comune.

I dubbi sulla applicazione di alcuni istituti di semplificazione amministrativa, a quattro anni dall’emanazione del DPR 445/2000.
A cura del gruppo di lavoro riunitosi a Cervia in occasione del primo seminario per esperti e docenti anusca – 16-17 marzo 2004.


Indicazione della professione sulla CI

L’art. 3 del R.D. 18-6-1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” dispone testualmente che “Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno”

Ebbene il modello ministeriale cartaceo della carta di identità tuttora vigente non è stato modificato in relazione all’indicazione della professione, che non è stata rimossa né dal DPR 445/2000, che all’art. 35 dispone: “[…]3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)” né dal DLGS 196/2003 che all’art.177 dispone: “[…]4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). ”

Il Ministero dell’Interno, con una recente circolare, ha ribadito che la professione non può essere omessa.

Ci risulta che diversi comuni hanno ottenuto, in virtù dell’art. 35 del Regolamento Anagrafico e dell’art. 36 del DPR 445/2000, dalle locali Prefetture UTG, l’autorizzazione all’omissione della professione.
Dette autorizzazioni non sono vincolanti per tutti, ma solo per i comuni della Provincia sulla quale si estende la giurisdizione della Prefettura che le ha emanate; inoltre sussistono ragionevoli dubbi circa la legittimità di disposizioni relative alla Carta di identità che non provengano direttamente dal Ministero dell’Interno.

Modalità di identificazione di una persona priva di ogni documento di identità o riconoscimento al fine del rilascio della Carta d’identità.

L’unica norma di riferimento è l’Art.289 del RD 6/5/40 n.635; che dispone: […]

“[…] La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.[…]”
Per consuetudine di molti comuni i soggetti richiedenti vengono identificati:

- Presentando la carta d’identità scaduta.
- Presentando altro documento equipollente
- Utilizzando il cartellino della vecchia CI agli atti del comune
- Per conoscenza diretta del Sindaco o dei suoi delegati
- Tramite due testimoni fidefacenti
- Tramite indagini di polizia

L’utilizzo dei testimoni fidefacenti viene mutuato per analogia dalla legge notarile, che tuttavia si riferisce alla identificazione di soggetti che debbano rendere dichiarazioni o firmare atti davanti al Notaio, e che quindi esaurisce la sua valenza in relazione ad un singolo atto, che, per quanto importante possa essere, non può essere paragonato all’importanza e alla delicatezza che assume l’identificazione di una persona al fine del rilascio di un documento di identità che avrà valore legale in qualsiasi circostanza e per il compimento di qualsiasi negozio giuridico o atto amministrativo, oltre alle finalità di identificazione ai fini di polizia.
Per queste ragioni si ritiene che la prassi dell’identificazione tramite testimoni fidefacenti sia da considerarsi legittima, ma vi si debba ricorrere solo in casi estremi, usando molta cautela e solo nei casi in cui non sia possibile identificare la persona con mezzi più sicuri e certificati.
Non esistono altre norme o prassi legittime diversi da quelle riportate.


I dubbi sulla applicazione di alcuni istituti di semplificazione amministrativa, a quattro anni dall’emanazione del DPR 445/2000.
A cura del gruppo di lavoro riunitosi a Cervia in occasione del primo seminario per esperti e docenti anusca – 16-17 marzo 2004.

Il permesso di soggiorno è un documento di riconoscimento?

Fonti normative e regolamentari:

Art. 1 DPR 445/2000

“[…] c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita' ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;”

Art. 35 DPR 445/2000

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.(R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Art. 17 comma 2 DPR 394/1999

“[…]La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie. […]”

Art. 14 DPR 223/1989

Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se cittadino italiano.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MINISTERO DELL’INTERNO; prot. 053961 del 28-07-2003

[…] L’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti autorità dello stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa .
Nell’evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l’uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso. […]

Considerazioni:

Nel regolamento anagrafico, ai fini dell’iscrizione anagrafica dall’estero, si parla esclusivamente di “passaporto o documento equipollente”, per cui, con un’interpretazione letterale dell’articolo, per i cittadini UE e qualche confinante si potrà utilizzare passaporto e Carta d’Identità del paese di origine; per tutti gli altri solo il passaporto non essendo individuate dalla norma equipollenze al passaporto. Si tenga presente che detta impostazione è necessaria anche per i cittadini italiani provenienti dall’estero.

IL DPR 445/2000 è invece un po’ meno perentorio e stabilisce un’equipollenza alla carta d’identità anche di “tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”.

Conclusioni:

Di norma lo straniero proveniente dall’estero deve essere identificato tramite il passaporto del suo paese di origine (salvo che non pervenga da paesi che in via convenzionale determinano l’equipollenza della Carta d’identità al passaporto stesso).
La patente di guida straniera non può essere considerata documento di identità, se non altro per il fatto che, se anche riporta la fotografia, non è rilasciata da un’amministrazione dello Stato italiano; la patente di guida italiana è equipollente alla carta d’identità (art. 35 DPR 445/2000).

La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale e quindi, a tal fine, va considerata equipollente a passaporto e carta d’identità (art. 17, comma 2, DPR n. 394/1999).

Il permesso di soggiorno, essendo un documento munito di fotografia e di timbro ed essendo rilasciato da un’amministrazione dello Stato, è sicuramente un “documento di riconoscimento” (art. 35, comma 2, DPR 445/2000), e come tale può essere utilizzato ogni qual volta il cittadino straniero abbia la necessità di dimostrare la propria identità.
Per quanto riguarda il procedimento di iscrizione anagrafica per trasferimento dall’estero, come sopra evidenziato, l’art. 14 del regolamento anagrafico è molto restrittivo e non va dimenticato che siamo di fronte ad una lex specialis.
Tuttavia, anche alla luce dei recenti interventi del Ministero dell’Interno, in tutti casi in cui il cittadino straniero sia effettivamente sprovvisto di Passaporto (casi eccezionali tipo rifugiati, profughi, o in caso di furto o smarrimento), il permesso di soggiorno può essere validamente esibito anche all’ufficiale d’anagrafe come “documento di riconoscimento” con efficacia ai fini dell’iscrizione anagrafica per provenienza dall’estero.
A questo proposito sul sito: www.servizidemografici.interno.it, “l'esperto risponde”, il Ministero dell’Interno, in data 30.9.2003 ha così risposto: " nel caso in cui [si parla appunto di iscrizione anagrafica]... gli elementi identificativi possono essere desunti dal permesso di soggiorno".

Naturalmente, nel caso in cui il cittadino straniero sia in possesso di passaporto, i dati personali e identificativi vanno tratti esclusivamente da questo documento e, nel caso si riscontrino discordanze con i dati riportati sul permesso di soggiorno, l’ufficiale d’anagrafe, si dovrà comportare come giustamente disposto dalla circolare ministeriale sopra riportata: “al fine di garantire l’uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso”. Tale evenienza tuttavia non può essere valido motivo per rifiutare il ricevimento della domanda di iscrizione anagrafica (salvo il caso in cui l’ufficiale d’anagrafe non ritenga di avere elementi sufficienti all’identificazione stessa dell’interessato).
Redazione, 22/07/2004